Art. 5.
(Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà).

      1. L'ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà.
      2. Contro l'eventuale rifiuto, da motivare per iscritto, è ammesso ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio entro un mese dal deposito.
      3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all'ufficiale dello stato civile di presiedere alla sottoscrizione del patto civile di solidarietà e di iscriverlo nei registri.
      4. Nella stessa sentenza di cui al comma 3 il tribunale, su istanza di parte, pone a carico dell'amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali

 

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ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio.
      5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.